Descrizione
L’art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l’11 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al Comune:
- per posta,
- per telefax,
- per posta elettronica anche non certificata,
e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
A tal fine si comunica e mail dell’Ufficio competente a cui indirizzare la domanda: ufficio.demografico@comunecastellucchio.it
Ulteriori Informazioni
Si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero.
Qui a lato si allega modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori.
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Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2024, 09:13